Art. 9. Contributi connessi a precedenti eventi sismici 1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, gia' inseriti in graduatorie per l'accesso a benefici previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti. 2. Qualora, prima dell'inizio della crisi sismica del 9 settembre 1998, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto presenta al comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore deIla presente legge, una perizia giurata del direttore dei lavori che attesta i lavori eseguiti. Il comune, previa verifica della perizia, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 9 settembre 1998 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce, Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall'avente diritto sono computate nel calcolo del nuovo contributo. 3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, e' consentito all'avente diritto di completare i lavori mediante variante aI progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici, utilizzando il contributo gia' concesso. In tal caso la variante e' predisposta in conformita' alle normative e alle procedure tecnico-amministrative vigenti relativamente al progetto originario.