Art. 9.
           Contributi connessi a precedenti eventi sismici
    1.  Gli  aventi  diritto  ai benefici di cui alla presente legge,
gia'  inseriti  in  graduatorie per l'accesso a benefici previsti per
eventi   sismici   precedenti  e  che  non  siano  stati  oggetto  di
concessioni  contributive, possono accedere ai contributi di cui alla
presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti.
    2. Qualora, prima dell'inizio della crisi sismica del 9 settembre
1998,  siano  state rilasciate concessioni contributive conseguenti a
precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto
presenta  al  comune,  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore
deIla  presente  legge,  una perizia giurata del direttore dei lavori
che  attesta  i  lavori  eseguiti.  Il  comune, previa verifica della
perizia,  ridetermina  il  contributo per i lavori eseguiti prima del
9 settembre  1998  e  lo  liquida  secondo le procedure stabilite per
l'evento  sismico  cui  si  riferisce,  Agli  ulteriori interventi da
eseguire  per  la  riparazione dei danni e degli aggravamenti causati
dalla  crisi  sismica  iniziata  il  9 settembre 1998 si applicano le
disposizioni  di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito
dei  precedenti  terremoti  e non utilizzate dall'avente diritto sono
computate nel calcolo del nuovo contributo.
    3.  In  alternativa  a quanto disposto dal comma 2, e' consentito
all'avente  diritto  di  completare  i  lavori  mediante  variante aI
progetto  originario  a seguito dei nuovi eventi sismici, utilizzando
il  contributo  gia' concesso. In tal caso la variante e' predisposta
in conformita' alle normative e alle procedure tecnico-amministrative
vigenti relativamente al progetto originario.