Art. 10.
       Modficazioni alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26
    1.  La  lettera  f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
28 giugno 1994, n. 26, e' sostituita dalla seguente:
    "f)  organizzare  attivita'  ricreative,  culturali,  musicali  e
sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.".
    2.  Il  comma 1 dell'art, 5 della legge regionale 28 giugno 1994,
n. 26, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Possono  svolgere  attivita'  agrituristica gli imprenditori
agricoli,   di  cui  all'art. 2135  del  Codice  civile,  singoli  od
associati, che svolgono l'attivita' agricola mediante l'utilizzazione
della   propria   azienda.  Gli  imprenditori  possono  avvalersi  di
familiari  collaboratori  di cui all'art. 230-bis del Codice civile e
di propri dipendenti.".