Art. 10. Modficazioni alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, e' sostituita dalla seguente: "f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.". 2. Il comma 1 dell'art, 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, e' sostituito dal seguente: "1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attivita' agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230-bis del Codice civile e di propri dipendenti.".