Art. 3. Regolamento di attuazione 1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione. 2. Il regolamento dispone, tra l'altro, in ordine: a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli itinerari; b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza della realta' produttiva del territorio; c) alla fissazione degli standard minimi di qualita' dei prodotti enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli itinerari; d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti itinerari enogastronomici della Regione; e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la realizzazione e gestione degli itinerari enogastronomici; f) alla definizione di modalita' transitorie per il riconoscimento di itinerari gia' presenti sul territorio.