Art. 3.
                      Regolamento di attuazione
    1.  La  Regione,  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, approva il regolamento di attuazione.
    2. Il regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:
      a) all'individuazione    dei   requisiti   dimensionali   degli
itinerari;
      b) all'individuazione  di  soglie di adesione delle imprese che
rendono  significativa  la  presenza  della  realta'  produttiva  del
territorio;
      c) alla  fissazione  degli  standard  minimi  di  qualita'  dei
prodotti  enogastronomici  e  dei  servizi  al  fine di assicurare un
profilo qualitativo omogeneo degli itinerari;
      d) all'adozione   di  una  specifica  ed  uniforme  segnaletica
informativa  per identificare in modo unitario i differenti itinerari
enogastronomici della Regione;
      e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida
per la realizzazione e gestione degli itinerari enogastronomici;
      f)   alla   definizione   di   modalita'   transitorie  per  il
riconoscimento di itinerari gia' presenti sul territorio.