Art. 4.
      Riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici
    1.  La Regione, sulla base della valutazione del comitato tecnico
di  cui all'art. 5, e sentite le province interessate per territorio,
procede  al  riconoscimento  degli  itinerari  proposti  dai comitati
promotori.  Ove  venga accertato il mancato rispetto delle condizioni
che   hanno   portato   al   riconoscimento,   la   Regione  provvede
all'eventuale revoca del riconoscimento.
    2.  Gli itinerari riconosciuti ai sensi del presente art. vengono
inclusi,  con  carattere  di  priorita'  rispetto  ad  altre analoghe
iniziative   non   riconosciute,   nei  programmi  di  valorizzazione
turistica dell'Emilia-Romagna.