Art. 4. Riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici 1. La Regione, sulla base della valutazione del comitato tecnico di cui all'art. 5, e sentite le province interessate per territorio, procede al riconoscimento degli itinerari proposti dai comitati promotori. Ove venga accertato il mancato rispetto delle condizioni che hanno portato al riconoscimento, la Regione provvede all'eventuale revoca del riconoscimento. 2. Gli itinerari riconosciuti ai sensi del presente art. vengono inclusi, con carattere di priorita' rispetto ad altre analoghe iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.