Art. 5. comitato tecnico regionale 1. E' istituito un comitato tecnico, nominato dalla giunta regionale, composto da: a) quattro membri designati rispettivamente dagli assessori competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura e attivita' produttive; b) quattro membri scelti dalla giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico. 2. Il comitato tecnico ha il compito di valutare: a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal comitato promotore alle condizioni previste dal regolamento di attuazione; b) gli impegni assunti dal comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'itinerario; c) le eventuali proposte di modifica degli itinerari gia' riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.