Art. 5.
                     comitato tecnico regionale
    1.  E'  istituito  un  comitato  tecnico,  nominato  dalla giunta
regionale, composto da:
      a) quattro  membri  designati  rispettivamente  dagli assessori
competenti  in  materia  di agricoltura, turismo, cultura e attivita'
produttive;
      b) quattro  membri  scelti dalla giunta tra esperti del settore
agroalimentare e turistico.
    2. Il comitato tecnico ha il compito di valutare:
      a) la  rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal
comitato  promotore  alle  condizioni  previste  dal  regolamento  di
attuazione;
      b) gli impegni assunti dal comitato promotore per valorizzare i
prodotti e le attrattive dell'itinerario;
      c) le  eventuali  proposte  di  modifica  degli  itinerari gia'
riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.