Art. 6. Progetto e gestione dell'itinerario 1. Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione dell'itinerario e' presentato alla Regione da un comitato promotore del quale possono far parte: a) aziende agricole agrituristiche e vitivinicole singole o associate; b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'itinerario; c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e della ristorazione; d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'itinerario; e) enti locali, loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato egricoltura, enti parco e riserve naturali; f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interesati; g) consorzi di tutela dei prodotti tipici; h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge; i) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ON-LUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge; l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'itinerario. 2. Il progetto dell'itinerario deve contenere: a) il disciplinare applicabile a tutte le attivita' comprese nel progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche tipizzanti l'itinerario; b) l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2, dell'art. 2, che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal regolamento di attuazione; c) l'atto di impegno alla realizzazione dell'itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.