Art. 6.
                 Progetto e gestione dell'itinerario
    1.  Il  progetto  per  la  costituzione,  la  realizzazione  e la
gestione  dell'itinerario  e'  presentato alla Regione da un comitato
promotore del quale possono far parte:
      a) aziende  agricole  agrituristiche  e  vitivinicole singole o
associate;
      b) aziende  di  produzione  o trasformazione di prodotti tipici
del territorio interessato dall'itinerario;
      c) imprese  turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere
e della ristorazione;
      d) imprese  artigiane  e  commerciali direttamente collegate ai
prodotti tipici del territorio interessato dall'itinerario;
      e) enti  locali, loro consorzi, camere di commercio, industria,
artigianato egricoltura, enti parco e riserve naturali;
      f) organizzazioni  professionali  ed  associazioni  dei settori
interesati;
      g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;
      h) istituzioni    ed    associazioni   culturali,   ambientali,
ricreative  interessate  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della
presente legge;
      i) organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale (ON-LUS)
che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
      l) altre    imprese   aventi   interesse   alla   realizzazione
dell'itinerario.
    2. Il progetto dell'itinerario deve contenere:
      a) il  disciplinare  applicabile  a tutte le attivita' comprese
nel   progetto,   che   deve  essere  conforme  ai  criteri  ed  alle
caratteristiche tipizzanti l'itinerario;
      b) l'individuazione  dell'insieme  dei prodotti di cui al comma
2,  dell'art. 2,  che  lo caratterizzano, nel rispetto degli standard
minimi previsti dal regolamento di attuazione;
      c) l'atto   di   impegno   alla  realizzazione  dell'itinerario
sottoscritto  dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti  aderenti al
comitato promotore.