Art. 8.
                        Contributi finanziari
    1.  Per  la  realizzazione  degli  itinerari  la  Regione concede
contributi per:
      a) la   predisposizione   di   impianti   segnaletici  relativi
all'itinerario riconosciuto;
      b) l'allestimento   ed  adeguamento  strutturale  di  punti  di
informazione,   centri   didattici,   laboratori  dimostrativi  delle
attivita' artigianali e delle antiche arti e mestieri;
      c) l'allestimento  di  musei  a  tema  concernenti l'itinerario
enogastronomico.
    2.  I  contributi  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1,
possono    essere    concessi    nella   misura   massima   del   70%
dell'investimento  ammissibile  a  favore dei seguenti soggetti e nel
seguente  ordine  di  priorita': organismi di gestione ed enti locali
aderenti all'itinerario.
    3.  La  giunta  regionale  disciplina  le modalita' di accesso ai
contributi  previsti  dalla  presente  legge,  i criteri di selezione
delle  richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di
rendicontazione.
    4.  I  soggetti  beneficiari  dei contributi di cui alla presente
legge  non  possono  beneficiare  di  altri  contributi,  previsti da
disposizioni  comunitarie,  nazionali  o  regionali,  per  i medesimi
interventi.
    5.  La  Regione  promuove  e  sostiene la formazione di operatori
specializzati     nelle    funzioni    necessarie    alla    gestione
dell'itinerario,   secondo  quanto  previsto  dalla  legge  regionale
24 luglio 1979, n. 19, e successive modifiche.
    6.  Le imprese partecipanti all'itinerario che attuano interventi
di  adeguamento  agli standard del regolamento di cui all'art. 3, dei
punti   di  accoglienza  da  esse  predisposti  possono  accedere  ai
contributi   previsti   dalle   normative  comunitarie,  nazionali  e
regionali a favore delle imprese medesime.