Art. 8. Contributi finanziari 1. Per la realizzazione degli itinerari la Regione concede contributi per: a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'itinerario riconosciuto; b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attivita' artigianali e delle antiche arti e mestieri; c) l'allestimento di musei a tema concernenti l'itinerario enogastronomico. 2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorita': organismi di gestione ed enti locali aderenti all'itinerario. 3. La giunta regionale disciplina le modalita' di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di rendicontazione. 4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi. 5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'itinerario, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e successive modifiche. 6. Le imprese partecipanti all'itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del regolamento di cui all'art. 3, dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.