Art. 9. Competenze dei comuni e delle province 1. I comuni e le province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli "itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'organismo di gestione. 2. E' competenza delle province effettuare i controlli, anche su richiesta del comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'itinerano.