Art. 9.
               Competenze dei comuni e delle province
    1. I comuni e le province, oltre a quanto previsto nei precedenti
articoli,  dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica
informativa     degli     "itinerari     turistici    enogastronomici
dell'Emilia-Romagna"  sulle  strade  di  loro  competenza,  anche  su
proposta dell'organismo di gestione.
    2.  E' competenza delle province effettuare i controlli, anche su
richiesta del comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito
al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al
riconoscimento dell'itinerano.