Art. 12.
                       Abrogazioni e modifiche
    1. Sono abrogate:
      a) la  legge  regioanle  4 settembre  1981,  n. 28, concernente
"Attuazione    della   legge   20 ottobre   1978,   n.   674   `Norme
sull'associazionismo  dei  produttori agricoli' e del regolamento del
consiglio  delle  comunita'  europee  del  19 giugno  1978,  n. 1360,
concernente le associazioni di produttori e relative unioni";
      b) la  legge  regionale  15 dicembre  1989,  n. 47, concernente
"Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1981, n.
28,   sull'associazionismo   dei   produttori   agricoli.  Attuazione
dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio delle comunita' europee del
15 giugno 1987, n. 1760".
    2.  E  abrogato  il regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27,
concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati
per   settore  omogeneo  di  cui  all'art. 6  della  legge  regionale
4 settembre   1981,   n.   28,  sull'associazionismo  dei  produttori
agricoli".
    3.  La  lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale,
8 settembre  1997, n. 33, concernente "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi  di qualita' nel settore agroalimentare" e' cosi' modificata:
"e) le organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale".