Art. 12. Abrogazioni e modifiche 1. Sono abrogate: a) la legge regioanle 4 settembre 1981, n. 28, concernente "Attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 `Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli' e del regolamento del consiglio delle comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni di produttori e relative unioni"; b) la legge regionale 15 dicembre 1989, n. 47, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio delle comunita' europee del 15 giugno 1987, n. 1760". 2. E abrogato il regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27, concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli". 3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale, 8 settembre 1997, n. 33, concernente "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" e' cosi' modificata: "e) le organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale".