Art. 2.
               Elenchi regionali delle organizzazioni
    1.  Sono  istituiti  appositi  elenchi,  gestiti  dalla direzione
generale  competente  in materia di agricoltura, in cui sono iscritte
le    organizzazioni    di    produttori    e    le    organizzazioni
interprofessionali   che   ne   facciano   richiesta,   in   possesso
rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
    2.   L'iscrizione  nell'elenco  costituisce  presupposto  per  la
concessione dei contributi di cui alla presente legge.
    3.   La   giunta   verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco  e  definisce  i termini e le procedure per
l'iscrizione.