Art. 2. Elenchi regionali delle organizzazioni 1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5. 2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge. 3. La giunta verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e definisce i termini e le procedure per l'iscrizione.