Art. 3. Organizzazioni di produttori 1. Si considerano organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di societa' di capitali, anche consortili e cooperative. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le organizzazioni di produttori devono possedere i seguenti requisiti: a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli; b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati; c) svolgere in modo prevalente un'attivita' di tipo economico; d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione; e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonche' la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni; f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sui mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3; g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di: 1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola organizzazione di produttori; 2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'organizzazione; 3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3; 4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle diposizi'om adottate dall'organizzazione stessa; 5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione; 6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'organizzazione; h) avere sede operativa nella regione. 3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a: a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione; b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione. 4. La giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, e stabilisce le modalita' per il controllo dei medesimi.