Art. 3.
                    Organizzazioni di produttori
    1.   Si  considerano  organizzazioni  di  produttori  le  persone
giuridiche,  costituite  in  forma  di  societa'  di  capitali, anche
consortili e cooperative.
    2.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  le  organizzazioni di
produttori devono possedere i seguenti requisiti:
      a) essere  costituite  per  singolo prodotto o per categoria di
prodotti agricoli;
      b) essere  costituite  esclusivamente  da  produttori  agricoli
singoli o associati;
      c) svolgere in modo prevalente un'attivita' di tipo economico;
      d) rappresentare   un  volume  significativo  della  produzione
regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;
      e) adottare  disposizioni  al  fine di conseguire una effettiva
concentrazione  della  produzione  dei soci, una regolarizzazione dei
prezzi alla produzione, nonche' la promozione di tecniche colturali e
di  allevamento  rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione
agli aspetti qualitativi delle produzioni;
      f) provvedere  direttamente  o  in  nome  e  per conto dei soci
all'effettiva  immissione  sui  mercato  dell'intera produzione degli
stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
      g) prevedere,  nello  statuto  o  eventualmente,  in altri atti
societari, obblighi al fine di:
        1) limitare  l'adesione  del socio, per il medesimo prodotto,
ad una sola organizzazione di produttori;
        2)  assicurare  un  periodo  minimo di adesione di almeno tre
anni  e  un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta
di recesso dall'organizzazione;
        3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei
soci  relativamente  al  prodotto o ai prodotti per i quali si chiede
l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
        4)  garantire,  attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da
parte dei soci delle diposizi'om adottate dall'organizzazione stessa;
        5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi
finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione;
        6)  rendere  effettiva la tutela delle componenti minoritarie
presenti nell'organizzazione;
      h) avere sede operativa nella regione.
    3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della
lettera g) del comma 2, le organizzazioni possono autorizzare i soci,
nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
      a) procedere  a  vendere  direttamente  fino al venticinque per
cento della propria produzione;
      b) commercializzare  essi  stessi, o per il tramite di un'altra
organizzazione   di   produttori  iscritta  nell'apposito  elenco,  i
prodotti  che  rappresentano  un  volume marginale rispetto al volume
commercializzabile dalla loro organizzazione.
    4.  La  giunta  specifica il contenuto dei requisiti previsti dal
comma 2, e stabilisce le modalita' per il controllo dei medesimi.