Art. 4.
            Contributi alle organizzazioni di produttori
    1.  La  Regione  puo' concedere alle organizzazioni di produttori
che  non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di
specifiche  organizzazioni  comuni  di  mercato,  contributi  per  la
costituzione  e  il  funzionamento  amministrativo,  per  un  periodo
massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.
    2.  Non  possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1,
le  associazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi  della L.R.
4 settembre 1981, n. 28, che abbiano gia' interamente beneficiato dei
contributi  di  funzionamento,  anche  qualora ottengano l'iscrizione
nell'elenco delle organizzazioni di produttori.
    3.  La  Regione puo' concedere contributi alle organizzazioni dei
produttori   che   realizzino   un  ampliamento  significativo  delle
attivita'  dell'organizzazione,  in  particolare l'estensione a nuovi
prodotti   o  a  nuovi  settori  d'intervento.  Sono  ammissibili  ai
contributi   unicamente  le  spese  di  funzionamento  amministrativo
derivanti dai compiti aggiuntivi.
    4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, anche le
associazioni   di   produttori  riconosciute  ai  sensi  della  legge
regionale 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle
forme   societarie   necessarie   per  essere  iscritte  nell'elenco,
realizzino le condizioni previste in detto comma.
    5.  Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di
cui  ai commi 1 e 3, puo' raggiungere la misura massima del cento per
cento  dei costi sostenuti nel primo anno ed e' ridotto del venti per
cento  per  ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia
limitato  al  venti  per  cento  dei costi effettivi di quell'anno. I
contributi  sono  concessi in relazione alle spese sostenute entro il
quinto  anno  di  esercizio  successivo  alla data di iscrizione o di
ampliamento dell'attivita'; l'erogazione dei contributi puo' avvenire
entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione
o di ampliamento dell'attivita'.
    6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:
      a) i   costi   per   ottenere   la  disponibilita'  della  sede
dell'organizzazione;
      b) l'acquisto  di  attrezzature d'ufficio, compresi materiali e
attrezzature informatiche;
      c) i costi del personale;
      d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;
      e) l'assistenza tecnico-economica;
      f) l'assistenza giuridica e commerciale;
      g) l'assistenza  per la elaborazione di disciplinari relativi a
metodi specifici di produzione e creazione di marchi;
      h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.
    7.  I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h)
del  comma  6,  possono  essere  concessi  nella  misura  massima del
cinquanta per cento.
    8. La giunta regionale stabilisce le modalita' per la concessione
dei  contributi di cui al presente articolo, eventuaIi criteri per le
priorita'   dei   finanziamenti   nonche'   i  criteri  generali  per
l'individuazione   del   concetto  di  ampliamento  significativo  di
attivita'.