Art. 6. Attivita' delle organizzazioni interprofessionali 1. Le organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalita': a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato; c) accrescere la valorizzazione dei prodotti. 2. Le organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attivita': a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti piu' adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e la protezione dell'ambiente; b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonche' a garantire la qualita' dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema; d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti; e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche; f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni piu' restrittive delle normative comunitarie e nazionali. 3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.