Art. 6.
          Attivita' delle organizzazioni interprofessionali
    1.  Le  organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione
nella  Regione  o  nella circoscrizione economica e, comunque tenendo
conto  degli  interessi dei consumatori, perseguono in particolare le
seguenti finalita':
      a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e
del mercato;
      b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul
mercato  dei  prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di
mercato;
      c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
    2.   Le   organizzazioni  svolgono  in  particolare  le  seguenti
attivita':
      a) fornire  le  informazioni  e svolgere le ricerche necessarie
per  orientare la produzione verso prodotti piu' adatti al fabbisogno
del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualita' dei prodotti
e la protezione dell'ambiente;
      b) elaborare   contratti  tipo  compatibili  con  la  normativa
comunitaria;
      c) ricercare  metodi  atti  a  limitare l'impiego di fattori di
produzione  nocivi per l'ambiente nonche' a garantire la qualita' dei
prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
      d) mettere  a  punto  metodi  e  strumenti  per  migliorare  la
qualita' dei prodotti;
      e) valorizzare   e   tutelare   l'agricoltura  biologica  e  le
denominazioni  d'origine,  i  marchi  di  qualita'  e  le indicazioni
geografiche;
      f) promuovere   la  produzione  integrata  o  altri  metodi  di
produzione rispettosi dell'ambiente;
      g) definire,  per  quanto riguarda le regole di produzione e di
commercializzazione,  disposizioni  piu'  restrittive delle normative
comunitarie e nazionali.
    3.  Ai  fini della presente legge per circoscrizione economica si
intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe
nelle  quali  le  condizioni  di  produzione e di commercializzazione
siano omogenee.