Art. 8. C o n t r o l l i 1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali iscritte negli elenchi regionali. 2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'organizzazione ad adeguarai alle disposizioni di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la cancellazione dall'elenco nonche' la revoca, anche parziale, dei contributi concessi. 3. La giunta regionale stabilisce le modalita' di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.