Art. 8.
                          C o n t r o l l i
    1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza
dei   requisiti   delle   organizzazioni   di   produttori   e  delle
organizzazioni interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
    2.  La  Regione,  qualora  riscontri  la  mancanza  di uno o piu'
requisiti  tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti
al  comma  3  dell'art. 5, diffida l'organizzazione ad adeguarai alle
disposizioni  di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale
dispone   la  cancellazione  dall'elenco  nonche'  la  revoca,  anche
parziale, dei contributi concessi.
    3.  La  giunta  regionale stabilisce le modalita' di applicazione
delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.