Art. 9.
                 Accordi del sistema agroalimentare
    1.  Le  organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base
dell'art.  5,  possono  richiedere alla Regione che eventuali accordi
realizzati  al  sensi  dell'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998,   n.   173,   dell'art. 21   del  Regolamento  (CE)  2200/96  e
dell'art. 41 del Regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per
un  periodo  limitato,  nei  confronti  di tutti gli operatori attivi
nella Regione o nella circoscrizione economica definita.
    2.  La possibilita' di cui al comma 1, e' consentita a condizione
che gli accordi:
      a) siano  rappresentativi  di  almeno  i  2/3  della produzione
nonche' dei 2/3 della commercializzazione o della trasformazione;
      b) siano  compatibili con le regole di politica agricola comune
e con le norme sulla libera concorrenza nell'Unione europea;
      c) abbiano  durata  limitata, ai sensi della normativa prevista
nel comma 1.
    3.  La  Regione  valuta  la  richiesta  sulla base dell'interesse
generale  del  settore  produttivo  e  puo'  adottare i provvedimenti
opportuni  per  rendere  obbligatori gli accordi di cui al comma 1, o
parte di essi per tutti gli operatori attivi.
    4. La giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per
l'applicazione del presente art..
    5.  La  Regione  comunica alla Commissione europea le regole rese
obbligatorie.
                              Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  fa  fronte  mediante  l'istituzione di appositi capitoli che
saranno   dotati   della   necessaria   disponibilita'   in  sede  di
approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge
regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.