Art. 9. Accordi del sistema agroalimentare 1. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi realizzati al sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dell'art. 21 del Regolamento (CE) 2200/96 e dell'art. 41 del Regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella Regione o nella circoscrizione economica definita. 2. La possibilita' di cui al comma 1, e' consentita a condizione che gli accordi: a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonche' dei 2/3 della commercializzazione o della trasformazione; b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con le norme sulla libera concorrenza nell'Unione europea; c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel comma 1. 3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e puo' adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1, o parte di essi per tutti gli operatori attivi. 4. La giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per l'applicazione del presente art.. 5. La Regione comunica alla Commissione europea le regole rese obbligatorie. Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.