Art. 2.
                        D e f i n i z i o n e
    1. Ai fini della presente legge si intende:
      a) per  materia  o  sostanza  organica  del  suolo: il carbonio
organico  determinato  in  applicazione  al  metodo  Walkley  e Black
previsto   nel   decreto   ministeriale   11 maggio   1992,   recante
"Approvazione  dei  metodi  ufficiali  di analisi chimica del suolo",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1992, n. 121, S.O.;
      b) per   ammendante:  gli  ammendanti  organici  naturali,  gli
ammendanti  vegetali  di  cui all'allegato 1 C della legge 19 ottobre
1984, n. 748.