Art. 2. D e f i n i z i o n e 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per materia o sostanza organica del suolo: il carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992, recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1992, n. 121, S.O.; b) per ammendante: gli ammendanti organici naturali, gli ammendanti vegetali di cui all'allegato 1 C della legge 19 ottobre 1984, n. 748.