Art. 3. Contributi e modalita' di concessione 1. Per le fmalita' di cui all'art. 1, sono concessi contributi per: a) l'acquisto di ammendanti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non piu' di due volte nell'arco di un quinquennio; b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per l'interramento di fertilizzanti organici ivi compresi gli effluenti di allevamento zootecnico di cui e' ammessa l'utilizzazione agronomica ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili; c) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili; d) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica. 2. La giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 3. Gli enti locali, al sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, provvedono alla concessione e alla erogazione dei contributi nel rispetto defle norme contenute nel titolo IV della medesima legge e della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2. 4. All'assegnazione e al riparto dei fondi agli enti locali nonche' alla loro rendicontazione si provvede con le modalita' indicate negli articoli 6, 7 e 10 della legge regionale n. 15 del 1997.