Art. 3.
                Contributi e modalita' di concessione
    1.  Per  le  fmalita' di cui all'art. 1, sono concessi contributi
per:
      a) l'acquisto  di  ammendanti  sino ad un massimo del cinquanta
per  cento  delle  spese  ammissibili  e  per  non  piu' di due volte
nell'arco di un quinquennio;
      b) l'acquisto   o   la  locazione  finanziaria  di  macchine  e
attrezzature   per   l'interramento  di  fertilizzanti  organici  ivi
compresi  gli  effluenti  di allevamento zootecnico di cui e' ammessa
l'utilizzazione agronomica ai sensi del decreto legislativo 11 maggio
1999,  n. 152, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese
ammissibili;
      c) l'acquisto   o   la  locazione  finanziaria  di  macchine  e
attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti, sino
ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
      d) l'adozione  di  tecniche di gestione e lavorazione del suolo
volte al mantenimento della sostanza organica.
    2.  La  giunta  regionale  stabilisce  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' generali e i
criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
    3.  Gli  enti  locali,  al  sensi della legge regionale 30 maggio
1997,  n.  15,  provvedono  alla  concessione  e  alla erogazione dei
contributi  nel  rispetto  defle  norme contenute nel titolo IV della
medesima legge e della deliberazione della giunta regionale di cui al
comma 2.
    4.  All'assegnazione  e  al  riparto  dei  fondi agli enti locali
nonche'  alla  loro  rendicontazione  si  provvede  con  le modalita'
indicate  negli  articoli  6,  7 e 10 della legge regionale n. 15 del
1997.