Art. 4.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  I  contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art.
3,  sono  concessi  a  favore di imprenditori agricoli le cui aziende
siano  ubicate  in  aree  caratterizzate  da  prevalenza di suoli con
concentrazione  di  materia  organica inferiore all'1,5 per cento con
priorita'  per  quelle  situate  in  pianura  e  collina.  La  giunta
regionale  individua  con apposita cartografia le aree del territorio
regionale aventi tali caratteristiche.
    2.  I  contributi  previsti  dalle  lettere  b)  e c) del comma 1
dell'art. 3,  sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli
o associati.
    3. I contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3,
sono  concessi  a  favore  di  imprenditori agricoli che adottino gli
impegni  attinenti  previsti  dalle  azioni  1),  2),  3)  e 5), asse
ambiente,  del  piano  di  sviluppo  rurale,  adottato  ai  sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99.