Art. 5.
                   Verifica dello stato dei suoli
    1.  La  Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei
suoli  agricoli  ai  fini  di  individuare  le  tendenze evolutive in
relazione  agli  usi  e  alle  pratiche di coltivazione adottate e di
valutare la qualita'.
    2.  In  tale  ambito e' organizzata una attivita' di monitoraggio
mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati
studi e rilievi su luoghi specifici.
    3.   Alla  realizzazione  del  sistema  collaborano  la  Regione,
l'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui
alla  legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, e gli enti locali con le
modalita' definite in un apposito specifico programma approvato dalla
giunta regionale.
    4. Per lo svolgimento di attivita' di studio e ricerca la Regione
puo' stipulare convenzioni con i soggetti indicati nelle lettere a) e
b) dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28.