Art. 5. Verifica dello stato dei suoli 1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutare la qualita'. 2. In tale ambito e' organizzata una attivita' di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici. 3. Alla realizzazione del sistema collaborano la Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, e gli enti locali con le modalita' definite in un apposito specifico programma approvato dalla giunta regionale. 4. Per lo svolgimento di attivita' di studio e ricerca la Regione puo' stipulare convenzioni con i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28.