Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.