Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  fa  fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte  spesa  del  bilancio  regionale,  che  verranno  dotati  della
necessaria  disponibilita'  in  sede  di approvazione del bilancio, a
norma  dell'art. 11  della  legge  regionale  6 luglio 1977, n. 31, e
successive modificazioni.