Art. 2.
              Autorita' garante dell'utenza di bonifica
    1.  Al fine di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla
giunta  regionale  in  ordine  al  piano di classifica per il riparto
delle  spese  consortili,  e' istituita l'autorita' regionale garante
dell'utenza di bonifica.
    2.  L'autorita'  e'  organo  monocratico  nominato  dalla  giunta
regionale  previo  parere  obbligatorio  e conforme della commissione
consiliare  competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di
alta e riconosciuta professionalita'.
    3.  Il titolare dell'autorita' dura in carica quattro anni e puo'
essere   riconfermato   una   sola   volta.  Ad  esso  e'  attribuita
un'indennita'  determinata  dalla  giunta  regionale  in  misura  non
superiore all'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
    4.  Ferme restando le situazioni di incompatibilita' previste dal
comma  2  dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, ad
accezione dei magistrati in quiescenza di cui al punto c) dell'art. 4
della   citata   legge,   non   possono   essere   nominati  titolari
dell'autorita':
      a) sindaci,  presidenti  di province, componenti delle giunte e
consiglieri  di  comuni,  province  e comunita' montane della Regione
nonche' dipendenti di tali enti;
      b) componenti  degli  organi dei consorzi di bonifica, irrigui,
di miglioramento fondiario nonche' dipendenti di tali enti;
      c) colui  che  si  trovi  in  una  situazione  di  conflitto di
interesse   ovvero  abbia  lite  pendente,  in  quanto  parte  in  un
procedimento civile, amministrativo o tributario, con un consorzio di
bonifica.
    5.  A  pena  di  decadenza  il  titolare  dell'autorita' non puo'
esercitare  alcuna  attivita' professionale o di consulenza in favore
di consorzi di bonifica.
    6.  L'autorita'  opera  in  piena  autonomia  e  indipendenza  di
giudizio   ed  ha  il  compito  di  verificare  la  congruita'  e  la
rispondenza  dei  piani  di  classifica  per  il  riparto delle spese
consortili ai criteri fissati dalla giunta regionale.
    7.  L'autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale
delle  strutture  regionali competenti in materia di bonifica, difesa
del  suolo,  risorse idriche e puo' richiedere agli enti interessati,
che sono tenuti a fomirli, informazioni e documenti.
    La  presene  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 7 aprile 2000
                               ERRANI