Art. 2. Autorita' garante dell'utenza di bonifica 1. Al fine di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in ordine al piano di classifica per il riparto delle spese consortili, e' istituita l'autorita' regionale garante dell'utenza di bonifica. 2. L'autorita' e' organo monocratico nominato dalla giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della commissione consiliare competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita'. 3. Il titolare dell'autorita' dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Ad esso e' attribuita un'indennita' determinata dalla giunta regionale in misura non superiore all'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 4. Ferme restando le situazioni di incompatibilita' previste dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, ad accezione dei magistrati in quiescenza di cui al punto c) dell'art. 4 della citata legge, non possono essere nominati titolari dell'autorita': a) sindaci, presidenti di province, componenti delle giunte e consiglieri di comuni, province e comunita' montane della Regione nonche' dipendenti di tali enti; b) componenti degli organi dei consorzi di bonifica, irrigui, di miglioramento fondiario nonche' dipendenti di tali enti; c) colui che si trovi in una situazione di conflitto di interesse ovvero abbia lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, amministrativo o tributario, con un consorzio di bonifica. 5. A pena di decadenza il titolare dell'autorita' non puo' esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore di consorzi di bonifica. 6. L'autorita' opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed ha il compito di verificare la congruita' e la rispondenza dei piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla giunta regionale. 7. L'autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo, risorse idriche e puo' richiedere agli enti interessati, che sono tenuti a fomirli, informazioni e documenti. La presene legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 aprile 2000 ERRANI