Art. 11. Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario 1. I proprietiri di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonche' eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane e' identificato.