Art. 11.
Casi  di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del
                            proprietario
    1.  I proprietiri di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici
giorni,  ai  comuni  interessati,  la  cessione definitiva o la morte
dell'animale,  nonche' eventuali cambiamenti della propria residenza.
L'iscrizione  del  cane  all'anagrafe  canina  del  comune  di  nuova
residenza  del  proprietario  non  comporta la modifica del codice di
riconoscimento con il quale il cane e' identificato.