Art. 12. Casi di rinuncia alla proprieta' 1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprieta', l'interessato e' tenuto a darne comunicazione al comune che dispone affinche' gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprieta', anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessita', l'autorita' competente emettera' motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato. 2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia alla proprieta', la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.