Art. 12.
                  Casi di rinuncia alla proprieta'
    1.  E'  fatto  divieto  a  chiunque  di abbandonare cani, gatti o
qualsiasi  altro  animale.  Nel  caso di cucciolate indesiderate o di
rinuncia   alla   proprieta',   l'interessato   e'   tenuto  a  darne
comunicazione  al  comune  che  dispone  affinche'  gli animali siano
trasferiti  alle  strutture  di  ricovero.  Nel caso la rinuncia alla
proprieta',  anche  di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non
supportata   da   inderogabili   necessita',  l'autorita'  competente
emettera'  motivato  provvedimento  che vieti la detenzione di cani e
gatti all'interessato.
    2.  Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei
casi  previsti  al  successivo  art.  17, la mancata comunicazione al
comune  nei  casi  di rinuncia alla proprieta', la mancanza palese di
custodia degli animali posseduti.