Art. 13. Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti 1. I comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle aziende unita' sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti: a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani; b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere; c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti e' di rischio per l'incolumita' dell'uomo e per l'igiene pubblica; d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15. 2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonche' l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.