Art. 13.
     Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione
               canina e felina. Istituzione e compiti
    1.  I  comuni,  singolarmente  od  in  forma  associata,  con  il
coordinamento   delle   province,   istituiscono  i  servizi  per  la
protezione  ed  il  controllo della popolazione canina e felina. Tali
servizi  operano  sotto  la  vigilanza delle aziende unita' sanitarie
locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
      a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire
e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
      b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire
e  segnalare  i  casi  di maltrattamento degli animali, o comunque di
mancato rispetto del loro benessere;
      c) esercitano  la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare
e  segnalare  le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o
vaganti  e'  di  rischio  per  l'incolumita' dell'uomo e per l'igiene
pubblica;
      d) provvedono  alla  cattura dei cani randagi o vaganti secondo
quanto previsto all'art. 15.
    2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle
lettere  a)  e b) del comma 1, e delle situazioni di cui alla lettera
c)  del medesimo comma, nonche' l'adozione degli atti e provvedimenti
conseguenti  sono  competenza di organi e personale in possesso delle
qualifiche necessarie.