Art. 14.
                        Gestione dei servizi
    1.  I  servizi  per  il  controllo  della popolazione canina sono
dotati  di  personale  appositamente  addestrato ed in possesso delle
qualifiche   necessarie  nonche'  delle  attrezzature  adeguate  allo
svolgimento dei compiti loro affidati.
    2.  Le  spese  per  la  gestione  dei servizi in questione sono a
carico dei comuni singoli od associati.
    3.  Per  l'esercizio  delle  competenze  di cui all'art. 2, ed al
comma  1  dell'art. 13,  i  comuni  possono  anche  avvalersi, previa
formale  convenzione,  della  collaborazione e del supporto, a titolo
volontario  e  gratuito,  di  personale  messo  a  disposizione dalle
associazioni  di  cui al comma 2 dell'art. 1, e delle guardie zoofile
dell'Ente   nazionale   per   la  protezione  degli  animali  (ENPA),
formalmente  riconosciute  in tale qualifica, formati tramite i corsi
previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.