Art. 15. Casi di cattura di cani 1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumita' dell'uomo e per l'igiene pubblica. 2. Nessuno, al di fuori degli addetti al servizi di cui al comma 1, puo' procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente. 3. Il sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psisicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento. 4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonche' l'uso di trappole. 5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16. 6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, il sindaco puo' autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del corpo forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.