Art. 15.
                       Casi di cattura di cani
    1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono
alla  cattura  dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla
cattura   dei   cani  vaganti  in  ambiente  urbano  e  suburbano  ed
intervengono  quando  ricorrano  i  casi  previsti dal regolamento di
polizia  veterinaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320,  e  comunque  quando vi siano
situazioni  di  rischio  per  l'incolumita'  dell'uomo e per l'igiene
pubblica.
    2.  Nessuno, al di fuori degli addetti al servizi di cui al comma
1,  puo' procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei
casi previsti dalla legislazione vigente.
    3.   Il   sindaco,   con   apposito   provvedimento,   ordina  il
trasferimento  in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati
in  condizioni  tali  da comprometterne il benessere psisicofisico, o
tali  da  non  garantire  comprovatamente  la  pubblica  sicurezza od
igiene,  eventualmente  rivalendosi  sul proprietario per le spese di
mantenimento.
    4.  La  cattura  deve  essere effettuata con sistemi indolori. E'
vietato  l'uso  di tagliole e di bocconi avvelenati, nonche' l'uso di
trappole.
    5.  I  cani  catturati,  qualora  non  sia  possibile l'immediata
consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le
strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
    6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  320 del 1954, il sindaco puo'
autorizzare  la  cattura  degli  animali,  secondo quanto disposto al
precedente  comma  4,  ovvero,  se  questa non sia possibile, il loro
abbattimento  da parte degli agenti del corpo forestale dello Stato o
degli altri agenti della forza pubblica.