Art. 16.
              Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti
    1. Spetta ai comuni, singoli od associati, assicurare:
      a) il  ricovero  e  la  custodia  temporanea  dei cani nei casi
previsti agli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 320 del
1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
      &zi;b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati,
per   il   tempo  necessario  alla  loro  restituzione  al  legittimi
proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
      c) il  ricovero  e  la  custodia  dei  cani  per i quali non e'
possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali
richiedenti.
    2.  Il  ricovero  e  la  custodia  dei cani, ed eventualmente dei
gatti,  sono  assicurati dai comuni mediante apposite strutture, alla
gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione,
le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
    3. L'azione dei comuni e' coordinata dalle province. A tal fine:
      a) i  comitati  provinciali  di cui al precedente art. 3, entro
sessanta  giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza
annuale,  definiscono  le  esigenze  strutturali ed organizzative sul
territorio ed indicano gli interventi necessari;
      b) con  apposito  regolamento  sono  definite  le  modalita' di
compartecipazione  dei  comuni per la realizzazione, il risanamento e
la  gestione  integrata,  su  base  provinciale,  delle  strutture di
ricovero per cani e gatti;
      c) con  apposito schema di regolamento e' proposta ai comuni la
definizione  delle  modalita'  di  funzionamento  delle  strutture di
ricovero,  con  particolare  riguardo  alle  procedure  di  affido od
adozione  da  parte  di  eventuali  richiedenti,  alle  tariffe, alle
contribuzioni,  alla  gestione  amministrativa  delle strutture, alla
garanzia dell'assistenza veterinaria.