Art. 17.
                        Modalita' di ricovero
    1.  I  cani  catturati  o  ritrovati devono essere immediatamente
trasferiti  alla  struttura di ricovero per la custodia temporanea ed
ivi  sottoposti  a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti
all'assistenza,  o  da  parte  dei  veterinari  delle  aziende unita'
sanitarie   locali.  Qualora  si  tratti  di  cani  identificati,  la
struttura di ricovero ne da' immediato avviso al proprietario.
    2.  I  cani  sono  custoditi  per  il  tempo necessario alla loro
riconsegna   ai  proprietari  od  alla  loro  cessione  ad  eventuali
richiedenti.
    3.  I  cani  sono  tenuti  in  custodia temporanea per il termine
massimo  di  sessanta  giorni.  Trascorso  tale  periodo, gli animali
devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
    4.  I  cani  catturati  o  ritrovati  in  condizioni effettive di
randagismo,  sprovvisti  di  tatuaggio  o  microchip,  sono  iscritti
all'anagrafe   canina   in   carico   al  comune  di  riferimento  ed
identificati.
    5.   Nel  caso  di  cessione  dell'animale  va  data  contestuale
comunicazione al comune di residenza del nuovo proprietario.
    6.  Le  spese per il ricovero dei cani, nonche' per gli eventuali
trattamenti   sanitari   di   cui  all'art. 20,  sono  a  carico  dei
proprietari,  sulla base di tariffe determinate dall'ente gestore, in
riferimento  al  regolamento  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 3
dell'art. 16.
    7.  Le  strutture  di  ricovero  dovranno  tenere  un registro di
entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
      a) data di entrata e provenienza;
      b) generalita'  del  proprietario,  in  caso  di  rinuncia alla
proprieta',
      c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
      d) data di uscita e destinazione.