Art. 19.
                      Requisiti delle strutture
    1.  Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al
precedente art. 16, devono essere costituite dai seguenti reparti:
      a) un  reparto  riservato esclusivamente alla custodia dei cani
soggetti ad osservazione sanitaria;
      b) un  reparto  adibito  esclusivamente  ai  cani  in  custodia
temporanea;
      c) un  reparto  per  il ricovero permanente, o comunque oltre i
termini  previsti per la custodia temporanea. E possibile prescindere
da tale reparto purche' i cani destinati al ricovero permanente siano
trasferiti,  dopo  il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea
struttura  di  ricovero,  pubblica  o  privata,  alI'uopo formalmente
convenzionata.
    2.  I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per
cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
      a) ubicazione salubre e protetta;
      b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e
cucina, infermeria e degenza, deposito;
      c) recinti    sufficientemente    spaziosi    per    un    moto
fisiologicamente  naturale  dei  cani, provvisti di bocchetta d'acqua
all'ingresso,  inclinazione  di  drenaggio,  settore notte riparato e
settore giorno parzialmente coperto, cucce.
    3.  I  requisiti  ed i criteri generali previsti ai conuni 1 e 2,
riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
    4.  I  comuni  ed  i  servizi  veterinari  delle  aziende  unita'
sanitarie   locali,   nel   rispetto   delle  reciproche  competenze,
esercitano   il   controllo   sulle   strutture  di  ricovero,  sulla
regolarita'  dell'affidamento  o  cessione  dell'animale,  secondo le
disposizioni della presente legge.