Art. 19. Requisiti delle strutture 1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16, devono essere costituite dai seguenti reparti: a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria; b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea; c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. E possibile prescindere da tale reparto purche' i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, alI'uopo formalmente convenzionata. 2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche: a) ubicazione salubre e protetta; b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito; c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce. 3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai conuni 1 e 2, riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati. 4. I comuni ed i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarita' dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.