Art. 2.
                        Competenze dei comuni
    1.  Per  il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i
comuni  gestiscono  l'anagrafe  canina  e,  singolarmente od in forma
associata, provvedono a:
      a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina,
nonche' per la cattura dei cani randagi e vaganti;
      b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per
cani  ed  eventualmente  per  gatti,  fatto salvo quanto disposto per
questi  ultimi  all'art. 29,  e  comunque garantire la presenza ed il
funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai
sensi del comma 3 dell'art. 16;
      c) esercitare  le  funzioni  di vigilanza sull'osservanza delle
leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
      d) promuovere  l'informazione  sugli  obiettivi  ed i contenuti
della  presente legge nonche', in particolare, sui criteri che stanno
alla  base  dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono
condotti  gli  animali  catturati e sulle modalita' per effettuare il
riscatto;
      e) assicurare, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali,
direttamente  o  tramite  convenzioni  con  le associazioni di cui al
comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline
presenti sul proprio territorio.