Art. 2. Competenze dei comuni 1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a: a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonche' per la cattura dei cani randagi e vaganti; b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16; c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonche', in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalita' per effettuare il riscatto; e) assicurare, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.