Art. 22. Condizioni per la soppressione 1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprieta', non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3. 2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione. 3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dei 1954, e' consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosita'. 4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. 5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente art., nonche' dall'art. 25. 6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al sindaco del comune del territorio in cui e' avvenuto il fatto.