Art. 22.
                   Condizioni per la soppressione
    1.  I  cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di
rinuncia  della proprieta', non devono essere soppressi, salvo i casi
di cui al successivo comma 3.
    2.  I  cani  ed  i  gatti  catturati,  o  comunque provenienti da
strutture   di   ricovero,  non  possono  essere  usati  a  scopo  di
sperimentazione.
    3.  La  soppressione  dei  cani  e  dei gatti, fatto salvo quanto
previsto  agli  articoli  86,  87  e  91  del  regolamento di polizia
veterinaria  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
320  dei  1954,  e'  consentita  esclusivamente per motivi di grave e
incurabile malattia o di comprovata pericolosita'.
    4.  Alla  soppressione  provvedono,  in  modo eutanasico e previa
anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
    5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di
fuori dei casi previsti dal presente art., nonche' dall'art. 25.
    6.   Chi   per   errore   od  involontariamente  uccide  un  cane
identificato  deve  darne segnalazione entro cinque giorni al sindaco
del comune del territorio in cui e' avvenuto il fatto.