Art. 23.
                      Limitazione delle nascite
    1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei
gatti   sono   eseguiti  esclusivamente  da  medici  veterinari,  con
modalita' atte a garantire il benessere degii animali.
    2.  Le  aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con le
associazioni   di  cui  al  comma  2  dell'art. 1,  sentito  l'ordine
provinciale  dei  medici veterinari, organizzano ed attuano programmi
per la limitazione delle nascite.
    3.  Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai
programmi  di  cui  al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori
dei  servizi  veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi
alle  strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli
interventi  sono  eseguiti  dai  veterinari  dipendenti  dall'azienda
unita'  sanitaria  locale, qualora tale attivita' sia compatibile con
lo  svolgimento  delle  funzioni  ad  essi  assegnate dalla normativa
vigente,  dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le
strutture   di   ricovero   e  da  veterinari  liberi  professionisti
convenzionati.