Art. 24. Vigilanza contro il maltrattamento degli animali 1. I comuni e le aziende unita' sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonche' della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14. 3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudelta' nei confronti di animali.