Art. 24.
          Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
    1.  I  comuni  e le aziende unita' sanitarie locali esercitano le
funzioni   di  vigilanza  e  controllo  sull'osservanza  di  leggi  e
regolamenti in materia di protezione degli animali.
    2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni si
avvalgono  dei  servizi  per  la  protezione  ed  il  controllo della
popolazione  canina,  nonche'  della collaborazione dell'ENPA e delle
altre  associazioni  di  cui  al  comma 2 dell'art. 1, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 14.
    3.  E'  fatto  divieto  di  detenere animali a chiunque sia stato
riconosciuto  colpevole  di  reato  di maltrattamento e crudelta' nei
confronti di animali.