Art. 25. Cani inselvatichiti. Interventi 1 Le province, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.