Art. 25.
                   Cani inselvatichiti. Interventi
    1  Le province, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati
di  cui  all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione,
mediante  cattura,  del  numero  dei  cani inselvatichiti e di quelli
randagi  in  ambiente  silvestre.  Tali interventi sono effettuati da
personale specificamente specializzato ed addestrato.