Art. 26.
                         C o n t r i b u t i
    1.  Al  fine  di  tutelare  il  patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera'  gli  imprenditori  agricoli  per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori,   se  accertate  dalla  azienda  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio.
    2.  La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite,  su  proposta della giunta, con provvedimento del consiglio
regionale.