Art. 26. C o n t r i b u t i 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono definite, su proposta della giunta, con provvedimento del consiglio regionale.