Art. 27.
              Aggiornamento e formazione del personale
    1.  Le  province,  d'intesa  con  i  comuni,  le  aziende  unita'
sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con
il  coordinamento  della  Regione, organizzano corsi di istruzione ed
aggiornamento  per il personale addetto al servizi per la popolazione
canina  e  felina,  per  gli  addetti  alle  strutture  di ricovero e
custodia  dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre,
alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.