Art. 27. Aggiornamento e formazione del personale 1. Le province, d'intesa con i comuni, le aziende unita' sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto al servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.