Art. 3.
                      Competenze delle province
    1. Le province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella
presente legge, provvedendo a:
      a) coordinare    l'azione    dei   comuni   per   la   gestione
informatizzata  dell'anagrafe  canina, per l'istituzione associata di
servizi  per  la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e
felina, nonche' per la cattura dei cani randagi e vaganti;
      b) coordinare   l'azione   dei   comuni   nella  realizzazione,
ristrutturazione  e gestione delle strutture per il ricovero dei cani
e  dei  gatti,  secondo  le  modalita' indicate al successivo comma 3
dell'art. 16;
      c) promuovere  ed  attuare corsi di formazione per il personale
addetto  ai  servizi  ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e
per  i  volontari  designati  dalle  associazioni  di  cui al comma 2
dell'art. 1;
      d) integrare   l'azione   dei  comuni  nella  vigilanza  e  nel
controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
      e) predisporre,  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore
della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a
favorire  corretti  rapporti  uomo-  animale  ed  il  rispetto  degli
animali,  con  particolare attenzione alla realizzazione e diffusione
di  adeguati  materiali  informativi  nelle  scuole  di ogni ordine e
grado.
    2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente art., presso
ogni  provincia,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  e' istituito un comitato provinciale presieduto dal
Presidente  dell'amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e
formato da: un veterinario designato da ciascuna delle aziende unita'
sanitarie  locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di
ciascun comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la
custodia  di  cani  e  gatti,  un  rappresentante  delle associazioni
intercomunali,  un  rappresentante  designato  da  ciascuna comunita'
montana   della   provincia   ed   un   rappresentante  per  ciascuna
associazione di cui al comma 2 dell'art. 1, esistente nella provincia
e  che  ne  faccia  richiesta. Tale comitato puo' essere integrato da
tecnici  di  volta  in  volta formalmente invitati dal presidente del
comitato su proposta dei componenti.
    3. Il comitato sara' inoltre interpellato in via consultiva dalla
provincia   relativamente   ad  ogni  provvedimento  riguardante  gli
animali.