Art. 30. S a n z i o n i 1. Fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e' passibile delle seguenti sanzioni amministrative: a) da L. 150.000 (pari ad Euro 77,50) a L. 450.000 (pari ad Euro 232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7; b) da L. 100.000 (pari ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17; c) da L. 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7; d) da L. 100.000 (pari ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22; e) da L. 2.000.000 (pari ad Euro 10.322,91) a L. 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12; f) da L. 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui all'art. 15; g) da L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) a L. 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29; h) da L. 500.000 (pari ad Euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8. 2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, sono riscossi dai comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalita' della presente legge. 3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1, spettano alle aziende unita' sanitarie locali.