Art. 30.
                           S a n z i o n i
    1.  Fatta  salva  la  denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi
espressamente  previsti  come reato dall'ordinamento dello Stato, chi
contravviene   alle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  e'
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
      a) da  L.  150.000  (pari  ad Euro 77,50) a L. 450.000 (pari ad
Euro 232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7;
      b) da  L.  100.000  (pari  ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad
Euro 154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17;
      c) da L. 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000 (pari
ad  Euro  1.549,37)  per  la violazione delle norme di cui al comma 4
dell'art. 7;
      d) da  L.  100.000  (pari  ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad
Euro  154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e
11 e al comma 6 dell'art. 22;
      e) da  L.  2.000.000  (pari  ad Euro 10.322,91) a L. 10.000.000
(pari  ad  Euro  51.645,70)  per  la  violazione  delle  norme di cui
all'art. 12;
      f)   da  L.  1.000.000  (pari  ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000
(pari  ad  Euro  1.549,37)  per  la  violazione  delle  norme  di cui
all'art. 15;
      g) da  L.  3.000.000  (pari  ad  Euro 1.549,37) a L. 10.000.000
(pari  ad  Euro  51.645,70)  per  la violazione delle norme di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
      h) da  L. 500.000 (pari ad Euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad
Euro  1.549,37)  per  la  violazione  delle  norme  di cui al comma 3
dell'art. 8.
    2.  Gli  importi  delle sanzioni di cui al comma 1, sono riscossi
dai  comuni  ed  acquisiti  ai relativi bilanci con destinazione alle
finalita' della presente legge.
    3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1,
spettano alle aziende unita' sanitarie locali.