Art. 31.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge
provvedono  i  comuni,  le  province  e  le  aziende unita' sanitarie
locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
    2.  Per  la  costruzione  e  la  ristrutturazione di strutture di
ricovero  per  cani  e  gatti,  al servizio di piu' comuni, la giunta
regionale  e'  autorizzata  a  corrispondere  contributi  fino  ad un
massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
    3.  Agli  oneri  di  cui al comma precedente, nonche' a quelli in
applicazione  del  precedente art. 26, l'amministrazione regionale fa
fronte  con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del
bilancio    regionale,   che   verranno   dotati   della   necessaria
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  finanziaria
regionale,  adottata  in  coincidenza  con l'approvazione della legge
annuale  di  bilancio  o di variazione generale al bilancio, ai sensi
dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.