Art. 32.
                        A b r o g a z i o n i
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge  regionale  25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per
il controllo della popolazione canina";
      b) legge  regionale 7 ottobre 1994, n. 41, recante "Definizione
di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e   felina.   Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  25
febbraio 1988, n. 5 recante "Norme per il controllo della popolazione
canina".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 7 aprile 2000
                               ERRANI