Art. 32. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per il controllo della popolazione canina"; b) legge regionale 7 ottobre 1994, n. 41, recante "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 recante "Norme per il controllo della popolazione canina". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 aprile 2000 ERRANI