Art. 4.
          Competenze delle aziende unita' sanitarie locali
    1.  Le aziende unita' sanitarie locali, mediante i propri servizi
veterinari,   oltre  alle  funzioni  loro  demandate  in  materia  di
profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
      a) collaborano   con   i  comuni  all'attuazione  dell'anagrafe
canina;
      b) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo della
popolazione canina;
      c) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  di
ricovero  dei  cani  e  dei gatti, al fine di verificarne l'idoneita'
igienico-sanitaria;
      d) controllano  lo  stato  di  salute  dei  cani catturati e di
quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
      e) attuano    gli    opportuni    accertamenti    ed   indagini
epidemiologiche,  al  fine  di porre in essere adeguati interventi di
lotta alle malattie trasmesse dai cani;
      f) collaborano  con  i  comuni  nella vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
      g) collaborano con le province nell'attuazione degli interventi
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
      h) partecipano  all'attuazione  dei programmi d'informazione ed
educazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomo-animale ed il
rispetto degii animali;
      i) effettuano  sterilizzazioni per la limitazione delle nascite
dei  gatti  che  vivono  in liberta', sulla base dei programmi di cui
all'art. 23;
      l) effettuano  la  sterilizzazione  dei cani ospitati presso le
strutture  di  ricovero  pubbliche  o  convenzionate,  sulla base dei
programmi di cui all'art. 23;
      m) concordano,   insieme   ai   comuni   competenti   ed   alle
associazioni  di  cui  al  comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le
iniziative  atte  a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza
delle colonie di gatti che vivono in liberta'.