Art. 4. Competenze delle aziende unita' sanitarie locali 1. Le aziende unita' sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti: a) collaborano con i comuni all'attuazione dell'anagrafe canina; b) vigilano sull'attivita' dei servizi per il controllo della popolazione canina; c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneita' igienico-sanitaria; d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani; f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; g) collaborano con le province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3; h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degii animali; i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in liberta', sulla base dei programmi di cui all'art. 23; l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23; m) concordano, insieme ai comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in liberta'.