Art. 6. Anagrafe canina 1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe dei cani. I comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalita' del proprietario. 2. Ciascun comune e' tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo. 3. L'iscrizione dei cani gia' identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo. 4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonche' i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.