Art. 6.
                           Anagrafe canina
    1.  In  ogni  comune  e'  istituita l'anagrafe dei cani. I comuni
provvedono  ad  istituire  apposita  registrazione  degli estremi del
codice  di  identificazione  dei  cani,  del loro stato segnaletico e
delle generalita' del proprietario.
    2.  Ciascun  comune e' tenuto a trasmettere quindicinalmente alle
strutture  di  ricovero  di  riferimento  ed  al servizio veterinario
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  l'elenco  dei  cani iscritti
all'anagrafe.   Gli  elenchi  anagrafici  sono  a  disposizione,  per
consultazione,  dei  membri  del comitato provinciale e degli addetti
alla vigilanza ed al controllo.
    3.  L'iscrizione  dei cani gia' identificati mediante tatuaggio o
microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
    4.  La  Regione,  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore
della   presente   legge,   definisce   i  criteri  per  l'attuazione
dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del
tatuaggio,  nonche'  i  criteri per la realizzazione di una base dati
informatizzata,  a  livello  regionale  e provinciale, delle anagrafi
canine comunali.