Art. 7.
                         I s c r i z i o n i
    1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a
scopo  di  commercio  sono  tenuti  ad  iscrivere  i  propri  animali
all'anagrafe canina del comune di residenza.
    2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti all'iscrizione entro
trenta  giorni  dalla  nascita dell'animale o da quando ne vengano, a
qualsiasi titolo, in possesso.
    3.   Fatti   salvi   eventuali   problemi   di  ordine  sanitario
singolarmente comprovati, non c'e' limitazione numerica di detenzione
di   animali   per  singolo  proprietario.  Al  proprietario  compete
assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanita', ed
osservare  le  comuni  norme  d'igiene  generale  della collettivita'
sociale, condomimale o turistica.
    4.  Gli  allevatori  ed  i detentori di cani a scopo di commercio
hanno,  in  ogni  caso,  l'obbligo  di tenere un apposito registro di
carico  e  scarico  degli animali e sono altresi' tenuti a rilasciare
regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i
suoi  dati  identificativi, al destinatario della cessione o vendita,
oltre  a  segnalare  le  cessioni  o  le vendite di cani ai comuni di
residenza   degli   acquirenti  o  destinatari,  entro  sette  giorni
dall'avvenuta  cessione.  Il comune deve rilasciare apposita ricevuta
dell'avvenuta  comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni
anche i cuccioli.