Art. 7. I s c r i z i o n i 1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. 3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'e' limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanita', ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettivita' sociale, condomimale o turistica. 4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresi' tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.