Art. 8. Norme per l'identificazione 1. I comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovra' essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo. 2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanita' e dalla Regione Emilia-Romagna. 3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potesta' in caso di proprietario minorenne, e' tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario e' tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale. 4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovra' prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.