Art. 8.
                     Norme per l'identificazione
    1.  I  comuni,  all'atto  dell'iscrizione di un cane all'anagrafe
canina,   assegnano  all'animale  un  codice  di  riconoscimento  che
contraddistingua,  in  modo  specifico  e senza duplicazione, ciascun
cane  e  rilasciano  documentazione  ufficiale comprovante l'avvenuta
iscrizione.   Tale   documentazione   dovra'   essere  custodita  dal
proprietario  per  l'esibizione  agli  addetti  alla  vigilanza ed al
controllo.
    2.  I  cani  sono  identificati  con il codice di riconoscimento,
mediante  tatuaggio  indelebile  impresso  sulla faccia interna della
coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in
vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 4 dell'art. 6, oppure
mediante    l'introduzione    sottocutanea   di   un   microchip   di
riconoscimento,    oppure   mediante   altri   metodi   ufficialmente
riconosciuti   dal   Ministero   della   sanita'   e   dalla  Regione
Emilia-Romagna.
    3.  Le  operazioni  di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del
microchip  sono  eseguite dai servizi veterinari delle aziende unita'
sanitarie  locali,  o  da  veterinari  liberi professionisti e devono
essere  eseguite  in  modo  indolore  e  tale  da  non  recare  danno
all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il
codice  tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi
esercita  la  patria  potesta'  in caso di proprietario minorenne, e'
tenuto  a  fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con
l'inserimento  di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito
risultasse  indecifrabile,  il  proprietario e' tenuto a procedere ad
una   reiscrizione   all'anagrafe   e  conseguente  reidentificazione
dell'animale.
    4.  Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure
ed  i  tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip,
sono  stabiliti  dalla giunta regionale con proprio provvedimento, da
emanarsi  entro  quattro  mesi  dall'entrata in vigore della presente
legge.  Tale  provvedimento dovra' prevedere anche l'onere da porsi a
carico del proprietario per l'identificazione dei cani.