Art. 9. D e r o g h e 1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canna i cani di proprieta' delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. 2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani gia' tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilita' all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.