Art. 9.
                            D e r o g h e
    1.  Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canna
i  cani  di  proprieta'  delle  forze  armate e dei corpi di pubblica
sicurezza.
    2.   Fatta   salva   l'iscrizione   all'anagrafe,  sono  esentati
dall'identificazione,  mediante  tatuaggio  o  microchip, i cani gia'
tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di
razza   ed  i  cani  per  i  quali  il  veterinario  curante  rilasci
certificazione   scritta   d'incompatibilita'   all'applicazione  del
tatuaggio o microchip per cause fisiche.