Art. 2.
              Modifica alla legge regionale n. 14/1991
    1.  Dopo  l'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e'
aggiunto il seguente:
    "Articolo 5-bis - Erogazione di benefici direttamente alle scuole
    1.  I  richiedenti  gli  interventi  di  cui  all'art. 3 possono,
all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la
scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente
concesso,   sollevando   l'ente   erogatore   di   ogni   conseguente
responsabilita'.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 2 maggio 2000
                                CIANI