Art. 2. Modifica alla legge regionale n. 14/1991 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e' aggiunto il seguente: "Articolo 5-bis - Erogazione di benefici direttamente alle scuole 1. I richiedenti gli interventi di cui all'art. 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore di ogni conseguente responsabilita'.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 2 maggio 2000 CIANI