Art. 10.
    Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni
    1.  Per  l'attuazione  delle  finalita'  e degli interventi della
presente   legge,  l'amministrazione  regionale  riconosce  il  ruolo
promozionale  e sostiene le attivita' degli enti e delle associazioni
statutariamente preposti ad un tanto.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  vengono stabilite
annualmente  sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti
titolati.  Dette  procedure  si uniformano a quelle in vigore per gli
enti operanti in campo culturale.
    3.  Le  sovvenzioni  di cui al comma 2, sono erogate a seguito di
domanda  da  presentarsi  alla  direzione regionale dell'istruzione e
della  cultura  - servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di
ciascun  anno, corredata di relazione illustrativa delle attivita' da
svolgere e di preventivo sommario di spesa.
Art. 11
     Commissione regionale per i beni architettonici fortificati
    1.  E' istituita, presso la direzione regionale dell'istruzione e
della  cultura,  la  commissione  regionale per i beni architettonici
fortificati, con la seguente composizione:
      a) l'assessore  regionale  all'istruzione  e alla cultura o suo
delegato, che la presiede;
      b) il  sovrintendente  per  i  beni ambientali, architettonici,
archeologici,  artistici  e  storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo
delegato;
      c) il  direttore  regionale  dell'istruzione  e  cultura, o suo
delegato;
      d) il  direttore  regionale  del  commercio  e  turismo,  o suo
delegato;
      e) il direttore regionale della formazione professionale, o suo
delegato;
      f) il   direttore  dell'azienda  regionale  per  la  promozione
turistica, o suo delegato;
      g) il  direttore del centro regionale per la catalogazione e il
restauro   dei  beni  culturali  del  Friuli-Venezia  Giulia,  o  suo
delegato;
      h) il presidente del consorzio per la salvaguardia dei castelli
storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
      i) il presidente della sezione regionale dell'istituto italiano
dei castelli, o suo delegato;
      l)  il presidente dell'associazione regionale guide turistiche,
o suo delegato;
      m) il  presidente  del  consiglio  regionale del Friuli-Venezia
Giulia dell'associazione Italia Nostra, o suo delegato;
      n) due   esperti   nella   materia   dei   beni  architettonici
fortificati  proposti, rispettivamente, dalle universita' degli studi
di Trieste e di Udine.
    2.  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un funzionario
del servizio dei beni culturali.
    3.  La  commissione  di cui al comma 1, e' costituita con decreto
del  presidente  della  giunta  regionale, previa deliberazione della
giunta  stessa, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e
alla  cultura. Essa rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono  essere  riconfermati.  La commissione si riunisce almeno una
volta all'anno.
    4.  Ai  componenti  esterni  della  commissione  spetta, per ogni
giornata  di  seduta,  il  compenso previsto dalla legge regionale 23
agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
    5.   La   commissione   regionale   per   i  beni  architettonici
fortificati:
      a) formula  proposte  alla  giunta  regionale  per le finalita'
della presente legge;
      b) esprime  parere sul piano triennale di cui all'art. 3, comma
1;
      c) esprime  parere  sui  criteri  di  cui  all'art. 4, comma 7,
all'art. 5, comma 3, e all'art. 6, comma 2;
      d) verifica  l'attuazione  degli  interventi di cui all'art. 2,
comma  1,  e approva una relazione annuale in ordine al perseguimento
delle finalita' della presente legge.