Art. 10. Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni 1. Per l'attuazione delle finalita' e degli interventi della presente legge, l'amministrazione regionale riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attivita' degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolati. Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale. 3. Le sovvenzioni di cui al comma 2, sono erogate a seguito di domanda da presentarsi alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di relazione illustrativa delle attivita' da svolgere e di preventivo sommario di spesa. Art. 11 Commissione regionale per i beni architettonici fortificati 1. E' istituita, presso la direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la commissione regionale per i beni architettonici fortificati, con la seguente composizione: a) l'assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede; b) il sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; c) il direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato; d) il direttore regionale del commercio e turismo, o suo delegato; e) il direttore regionale della formazione professionale, o suo delegato; f) il direttore dell'azienda regionale per la promozione turistica, o suo delegato; g) il direttore del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; h) il presidente del consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; i) il presidente della sezione regionale dell'istituto italiano dei castelli, o suo delegato; l) il presidente dell'associazione regionale guide turistiche, o suo delegato; m) il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'associazione Italia Nostra, o suo delegato; n) due esperti nella materia dei beni architettonici fortificati proposti, rispettivamente, dalle universita' degli studi di Trieste e di Udine. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio dei beni culturali. 3. La commissione di cui al comma 1, e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura. Essa rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La commissione si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Ai componenti esterni della commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La commissione regionale per i beni architettonici fortificati: a) formula proposte alla giunta regionale per le finalita' della presente legge; b) esprime parere sul piano triennale di cui all'art. 3, comma 1; c) esprime parere sui criteri di cui all'art. 4, comma 7, all'art. 5, comma 3, e all'art. 6, comma 2; d) verifica l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e approva una relazione annuale in ordine al perseguimento delle finalita' della presente legge.