Art. 2. I n t e r v e n t i 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi: a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, cosi' come storicamente definito; b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata; c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalita' culturali e sociali; d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati. 2. Gli interventi di cui al comma 1, sono altresi' considerati per la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.