Art. 2.
                         I n t e r v e n t i
    1.   Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  l'amministrazione
regionale   favorisce  e  sostiene,  con  azioni  dirette  e  con  la
erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi:
      a) la  conservazione  e  il restauro, anche in concorso con gli
interventi  dei  competenti  organi  statali, dei beni architettonici
fortificati  e  del loro contesto ambientale, cosi' come storicamente
definito;
      b) l'indagine,  il  recupero  e la valorizzazione dei reperti e
delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
      c) il   riuso   dei   beni   architettonici   fortificati   per
destinazioni proprie e per finalita' culturali e sociali;
      d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale
dei beni architettonici fortificati.
    2.  Gli  interventi  di cui al comma 1, sono altresi' considerati
per  la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di
programmi    comunitari    in    materia   culturale,   turistica   e
paesistico-ambientale.