Art. 3. Piano triennale 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura e sentita la commissione regionale per i beni architettonici fortificati di cui all'art. 11, approva un piano che contiene gli obiettivi ed i programmi da attuare nel medio periodo anche in relazione alla restante programmazione regionale e avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza. 2. Il piano di cui al comma 1, ha validita' triennale e costituisce riferimento per la definizione periodica degli obiettivi e programmi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 71, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 3. II piano e' aggiornato annualmente, con le modalita' di cui al comma 1.