Art. 3.
                           Piano triennale
    1.  La  giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore regionale
all'istruzione  e alla cultura e sentita la commissione regionale per
i  beni  architettonici  fortificati  di  cui all'art. 11, approva un
piano  che contiene gli obiettivi ed i programmi da attuare nel medio
periodo  anche  in relazione alla restante programmazione regionale e
avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza.
    2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1,  ha  validita'  triennale e
costituisce  riferimento per la definizione periodica degli obiettivi
e  programmi  di  cui  all'art.  6, comma 1, della legge regionale 27
marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 71, comma 1, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7.
    3. II piano e' aggiornato annualmente, con le modalita' di cui al
comma 1.