Art. 5.
                        S o v v e n z i o n i
    1.  Per  gli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
l'amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a   concedere   ai
proprietari,  possessori  o  detentori  pubblici  o  privati  di beni
architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche
finalita'  statutarie,  sovvenzioni per favorire la valorizzazione di
beni  architettonici  fortificati,  ivi compresi i percorsi didattici
preordinati alla fruizione.
    2.  Le  sovvenzioni  di  cui  al comma 1, possono essere concesse
nella misura massima del cinquanta per cento per i soggetti privati e
del settantacinque per cento per i soggetti pubblici.
    3.  La  giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore regionale
all'istruzione  e  alla  cultura,  determina i criteri e le tipologie
delle  iniziative  sovvenzionabili,  assicurando  la  priorita'  agli
interventi  finalizzati  alla riutilizzazione dei beni architettonici
per  finalita'  compatibili  con le caratteristiche architettoniche e
costruttive   dell'edificio  e  del  suo  contesto,  agli  interventi
relativi  ad  una pluralita' di beni, alle iniziative non saltuarie e
al grado di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei proponenti.