Art. 5. S o v v e n z i o n i 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalita' statutarie, sovvenzioni per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione. 2. Le sovvenzioni di cui al comma 1, possono essere concesse nella misura massima del cinquanta per cento per i soggetti privati e del settantacinque per cento per i soggetti pubblici. 3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri e le tipologie delle iniziative sovvenzionabili, assicurando la priorita' agli interventi finalizzati alla riutilizzazione dei beni architettonici per finalita' compatibili con le caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e del suo contesto, agli interventi relativi ad una pluralita' di beni, alle iniziative non saltuarie e al grado di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei proponenti.